Venditore tenuto a consegnare beni idonei all’uso e muniti della prescritta omologazione

Possibile, altrimenti, ipotizzare un inadempimento contrattuale, a fronte della impossibilità per l’acquirente di utilizzare legittimamente i beni

Venditore tenuto a consegnare beni idonei all’uso e muniti della prescritta omologazione

A fronte di un contratto di fornitura, il venditore è tenuto a consegnare non solo beni materialmente idonei all’uso, ma anche muniti della prescritta omologazione e della relativa documentazione, come previsto dalla normativa di settore, in quanto la mancanza di tali certificazioni comporta l’impossibilità per l’acquirente di utilizzare legittimamente i beni, configurando inadempimento contrattuale che giustifica l’eccezione di inesatto adempimento.
Questo il principio tratto dai giudici (ordinanza numero 8901 del 3 aprile 2025 della Cassazione) a fronte del contenzioso relativo al pagamento di una fornitura di porte antincendio destinate ad una struttura ricettivo-alberghiera.
Terreno di scontro è il decreto ingiuntivo in favore della società venditrice nei confronti della società proprietaria dell’albergo e relativo alla cifra – quasi 12mila e 500 euro – concordata per il pagamento di numerose porte destinate alla struttura ricettiva.
Per i giudici, però, la società venditrice non ha alcuna ragione per pretendere di essere pagata dalla società proprietaria dell’albergo, avendo essa ammesso che le porte fornite non sono risultate omologate.
Chiara la questione sul tavolo: può ritenersi inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto, avente ad oggetto la fornitura di porte antincendio, la parte che fornisca porte non omologate ma idonee all’uso cui sono destinate?
Per i giudici, alla luce di quanto stabilito dal Ministero dell’Interno con decreto ad hoc del 2004, la mancata omologazione delle porte antiincendio oggetto del contratto ha determinato una sostanziale inidoneità del bene compravenduto ad assolvere la funzione sua propria di garantire la sicurezza e di consentire alla società alberghiera di essere in regola con la normativa che impone in alcuni luoghi, tra i quali gli alberghi, appunto, di installare porte antincendio essenziali per garantire la sicurezza degli ambienti. Tali porte, infatti, devono essere progettate per resistere al fuoco e rallentare la propagazione delle fiamme, grazie all’uso di particolari materiali in modo da limitare l’apporto di ossigeno, riducendo la diffusione del calore e del fumo tossico. In altri termini, si tratta di presidi di sicurezza obbligatori per gli edifici adibiti ad ospitalità alberghiera e che devono rispettare rigorosi standard di sicurezza. A tal fine, la normativa di settore stabilisce l’obbligo di omologazione prima del loro utilizzo.
Di conseguenza, il gesto dell’albergo può, solo con una dotazione di porte antincendio omologate, garantire il rispetto della disciplina in materia ed essere esente dalle sanzioni che possono perfino avere natura penale.
Impossibile, quindi, accogliere la tesi della società venditrice, tesi secondo cui il proprio accertato inadempimento, cioè la fornitura di porte antincendio non omologate, non giustifica il mancato pagamento della fornitura. Anche perché, osservano i giudici, tra gli obblighi del venditore vi è anche quello della consegna dei documenti relativi all’uso della cosa venduta.

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