Separazione in corso: va riconosciuto il diritto di accedere alla documentazione fiscale riguardante la capacità reddituale del coniuge
Sottolineata dai giudici la piena autonomia dell’istituto sostanziale dell’accesso documentale dalle disposizioni processuali che regolano l’acquisizione delle informazioni e dei documenti nei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia
Il soggetto che ha una causa di separazione, o di divorzio, in corso ha diritto di accedere alla documentazione fiscale riguardante la capacità reddituale del coniuge. E l’Agenzia delle Entrate non può limitare l’accesso alle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni.
Questi i principi fissati dai giudici (sentenza numero 22765 del 16 dicembre 2025 del Tar Lazio), i quali sottolineano la piena autonomia dell’istituto sostanziale dell’accesso documentale dalle disposizioni processuali che regolano l’acquisizione delle informazioni e dei documenti nei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia.
Chiari i dettagli della vicenda sottoposta ai magistrati amministrativi. Una donna ha presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di accesso diretta a conseguire l’ostensione delle dichiarazioni dei redditi, relative agli anni solari dal 2015 al 2024, del coniuge.
Chiare le motivazioni dell’istanza di accesso: la donna è sposata da oltre trent’anni ed intende avviare le procedure per la separazione, e, perciò, ha necessità di conoscere i redditi percepiti dal marito negli ultimi anni per l’attività professionale svolta.
Per i giudici, contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, la donna vanta senza dubbio un interesse diretto, concreto ed attuale a prendere conoscenza delle dichiarazioni dei redditi del marito. Soprattutto alla luce del principio secondo cui le dichiarazioni, le comunicazioni e gli atti a disposizione dell’amministrazione finanziaria, contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari ed inseriti nelle banche dati dell’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei rapporti finanziari, costituiscono documenti amministrativi ai fini dell’accesso documentale difensivo.
Erronea la prospettiva adottata dall’Agenzia delle Entrate, che ha limitato l’ostensione alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024, richiamando la normativa che, nel disciplinare la domanda giudiziale nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevede che, in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso devono essere allegate, tra l’altro, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
In senso contrario a tale valutazione è decisivo il riferimento all’autonomia dell’istituto dell’accesso difensivo rispetto alle disposizioni processuali che regolano l’acquisizione delle informazioni e dei documenti patrimoniali e finanziari nei procedimenti giurisdizionali in materia di famiglia.
Tornando alla specifica vicenda, la documentazione richiesta dalla donna è pertinente alla situazione finale controversa, osservano i giudici del Tar Lazio, avendo ella chiaramente manifestato l’intenzione di avviare le procedure per la separazione personale dal coniuge e poi effettivamente presentato il relativo ricorso, ciò che conferma l’attualità e la concretezza delle esigenze difensive sottese all’istanza.
E la donna ha diritto all’accesso alla copia integrale e non oscurata delle dichiarazioni dei redditi richieste. Invece, l’Agenzia delle Entrate ha oscurato alcune informazioni: numero di telefono e indirizzo di posta elettronica; dati del sostituto che effettuerà il conguaglio; spese sanitarie e altre spese; spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche, bonus facciate e superbonus; altre spese per le quali spetta la dichiarazione del 50 per cento e del 110 per cento; spese per interventi di risparmio energetico e superbonus; rimborso di oneri i quali si è fruito della detrazione dall’imposta; imposta lorda, calcolo detrazioni e crediti d’imposta, calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza, calcolo delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, liquidazione delle imposte del dichiarante e importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in ‘busta paga’.
Per i giudici non ci sono dubbi: deve essere consentito anche l’accesso ai suddetti dati oggetto di oscuramento, venendo in rilievo dati personali rientranti nella tutela della riservatezza cosiddetta finanziaria ed economica, in relazione ai quali il giudizio di bilanciamento tra tutela dell’interesse conoscitivo attraverso lo strumento dell’accesso difensivo – quale esplicazione del diritto costituzionalmente garantito della tutela giurisdizionale – e tutela della riservatezza è stato già compiuto sul piano normativo dando la prevalenza al primo.
Vanno, tuttavia, eccettuati il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del contribuente dichiarante, nonché i codici fiscali dei soggetti terzi che hanno emesso le fatture per spese portate in detrazione, dati, questi, che non riguardano la situazione finanziaria e patrimoniale dell’uomo e per i quali l’oscuramento è legittimo e dovuto.
Per chiudere il cerchio, infine, i giudici precisano che l’accoglimento dell’istanza di accesso non rende il dato acquisito liberamento trattabile dal soggetto che lo ha richiesto, soggetto che è rigorosamente tenuto a utilizzare il documento esclusivamente ai fini difensivi per cui l’ostensione è stata richiesta, a pena di incorrere nelle sanzioni amministrative ed, eventualmente, anche penali (a seconda della concreta condotta illecita), previste per il trattamento illegittimo di dati personali riservati, e fatta altresì salva la riconducibilità dell’illecito trattamento alla responsabilità extracontrattuale.