Protezione internazionale: come ‘pesare’ il livello di integrazione dello straniero

Necessario tenere conto di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, sforzo dimostrabile anche attraverso la produzione documentale relativa a corsi di alfabetizzazione o a contratti di lavoro o ad attività di volontariato

Protezione internazionale: come ‘pesare’ il livello di integrazione dello straniero

In materia di protezione internazionale complementare, alla luce della normativa, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dallo straniero deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, sforzo dimostrabile anche attraverso la produzione documentale relativa a corsi di alfabetizzazione o a contratti di lavoro.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 22866 del 7 luglio 2026 della Cassazione), i quali hanno, di conseguenza, ridato vigore alla richiesta avanzata in Italia da un cittadino cinese.
Censurata la valutazione compiuta in Tribunale, laddove è stata compiuta considerazione atomistica dei singoli elementi probatori acquisiti ai fini del riconoscimento della protezione speciale.
In sostanza, il giudice del Tribunale, nel negare la sussistenza dei presupposti della protezione speciale, non ha esaminato i vari fatti allegati dallo straniero in maniera complessiva ed unitaria, giungendo dunque a svalutare sia le singole esperienze lavorative intraprese dallo straniero, sebbene a tempo parziale, sia le iniziative volte all’integrazione sociale, cioè corsi d’apprendimento della lingua e attività di volontariato, oltre che la loro sostanziale continuità.
Invece, in tema di protezione speciale, per ritenere sussistente un’integrazione sociale e lavorativa del cittadino straniero occorre considerare, spiegano i giudici di Cassazione, anche le attività di volontariato, le attività lavorative svolte (anche se mediante l’instaurazione di rapporti di formazione professionale e a termine) e la conoscenza della lingua italiana, che non può escludersi in ragione del fatto che lo straniero abbia svolto l’audizione giudiziale con l’ausilio di un interprete, atteso che la presenza di quest’ultimo è necessaria per garantire la tutela del diritto di difesa dello straniero stesso e non prova, invece, che quest’ultimo non conosca la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato.
Necessario, quindi, un nuovo processo per valutare la posizione del cittadino cinese, tenendo conto che, osservano i giudici di Cassazione, l’insieme delle attività da lui intraprese esprimono certo un apprezzabile sforzo d’integrazione socio-lavorativa.

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