Moto contro velocipede: ciclista colpevole se impegna l’attraversamento pedonale in sella alla bici

In generale, in caso di attraversamento di strisce pedonali, sussiste a carico dei ciclisti l’obbligo di condurre il veicolo a mano

Moto contro velocipede: ciclista colpevole se impegna l’attraversamento pedonale in sella alla bici

‘Codice della strada’ alla mano, il ciclista che impegni un attraversamento pedonale è tenuto a condurre a mano, e non in sella, il velocipede, a meno che detto attraversamento non sia situato allo sbocco di un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, dovendo, comunque, anche in questo caso, condurre il veicolo a mano allorché, per le condizioni della circolazione, la sua andatura risulti di intralcio o di pericolo per i pedoni.
Alla luce di questo principio di diritto, i magistrati (ordinanza numero 2363 del 4 febbraio 2026 della Cassazione) hanno ridato vigore all’istanza risarcitoria avanzata da un ‘centauro’ per i danni subiti a seguito dello scontro con un ciclista.
Chiara la dinamica dell’episodio, risalente ad oltre dieci anni fa: il ‘centauro’ ha impegnato una rotatoria per proseguire lungo una strada statale e ha impattato contro una bicicletta, condotta dal proprietario, il quale, a sua volta, si è immesso nel flusso della circolazione attraversando repentinamente la sede stradale in corrispondenza di un attraversamento pedonale, giacché nel tratto di strada teatro del sinistro le due corsie di marcia sono divise da un’isola spartitraffico rialzata e non carrabile, interrotta dall’attraversamento pedonale, omettendo di concedere la dovuta precedenza.
Per i giudici di merito, però, va ascritta alla condotta di guida del ‘centauro’ l’intera responsabilità del sinistro, poiché egli non ha adeguato la propria velocità e la propria condotta di guida in centro cittadino e in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, la cui presenza avrebbe dovuto indurlo a particolare prudenza, al fine di dare la precedenza a quanti si accingessero ad attraversare la strada, avendola già occupata.
Nello specifico, va addebitato al ‘centauro’ di non essere stato in grado di arrestare la marcia di fronte a un ostacolo e di aver omesso di dare la precedenza al ciclista, che aveva già quasi completato l’attraversamento, e tale condotta è tale, secondo i giudici, da assorbire integralmente l’eziologia dell’evento lesivo, assurgendo ad antecedente causale esclusivo del sinistro.
Correzione di rotta, invece, in Cassazione, poiché, annotano i giudici di terzo grado, pur riconoscendosi a carico del ciclista la violazione dell’obbligo di scendere dal velocipede, si è reputata tale condotta come del tutto irrilevante nella causazione dell’evento, cioè a dire nello scontro tra i due mezzi.
In sostanza, l’affermazione della esclusiva responsabilità del ‘centauro’ è stata basata in Appello sul presupposto della sussistenza di un diritto di precedenza del conducente il velocipede, e ciò per il sol fatto che egli attraversasse le strisce pedonali, equiparando, così, la sua posizione – sotto questo profilo – a quella di un pedone.
Ma è proprio tale equiparazione che va ‘censurata’, secondo i giudici di Cassazione, poiché, in caso di attraversamento di strisce pedonali, sussiste a carico dei ciclisti l’obbligo di condurre il veicolo a mano.
Al riguardo, deve muoversi dalla constatazione che il ‘Codice della strada’ individua alcune aree destinate all’esclusiva fruizione dei pedoni, in ragione dell’estrema loro vulnerabilità nella circolazione stradale, come il marciapiede, il passaggio pedonale, l’area pedonale, l’attraversamento pedonale.
Dunque, il ‘Codice della strada’ individua parti della sede stradale destinate, in via esclusiva, al transito dei pedoni. E già su tali basi deve escludersi che i velocipedi (che sono, a tutti gli effetti, dei veicoli, secondo quanto previsto dal ‘Codice della strada’), possano transitare, se non portati a mano, sulle strisce pedonali.
Utile anche il riferimento alla norma secondo cui i ciclisti devono condurre il veicolo a mano – con la conseguenza di essere assimilati ai pedoni (anche quanto al diritto di precedenza) – quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. Tale norma non può essere intesa, precisano i giudici, nel senso di facoltizzare in senso assoluto i ciclisti a transitare, in sella al proprio veicolo, lungo gli attraversamenti pedonali (salvo l’obbligo di condurre il mezzo a mano, in caso di intralcio o pericolo per i pedoni), dal momento che il ‘Codice della strada’ individua tale parte della sede stradale – al pari del marciapiede e del passaggio pedonale – come zona di transito esclusivo dei pedoni.

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