Incidente stradale per una donna: va dimostrato il danno da perdita di specifica capacità lavorativa come casalinga

Il danno lamentato da una casalinga richiede anche l’allegazione del carattere continuativo dell’attività domestica svolta

Incidente stradale per una donna: va dimostrato il danno da perdita di specifica capacità lavorativa come casalinga

In materia di risarcimento del danno da perdita di specifica capacità lavorativa, la casalinga non può limitarsi ad una generica istanza, facendo riferimento a lesioni patrimoniali e non patrimoniali, bensì deve presentare una richiesta risarcitoria dettagliata, con riferimento esplicito ai suoi fatti costitutivi e con espressa allegazione della specifica attività svolta e dell’incidenza su di essa degli esiti lesivi dell’incidente subito.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 7604 del 21 marzo 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame la vicenda di una donna vittima di un incidente stradale, precisano anche che il danno lamentato da una casalinga richiede anche l’allegazione del carattere continuativo dell’attività domestica svolta.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è un episodio verificatosi quasi dieci anni fa, quando una donna, in orario mattutino, si accinge, in sella alla propria bici, a percorrere una rotatoria nel territorio del suo paese quando viene urtata da tergo da una vettura, riportando plurime lesioni.
Per i giudici è accertato il concorso di colpa della donna, che, dal canto proprio, chiede un adeguato ristoro economico per perduta capacità lavorativa, connessa al non avere potuto svolgere le proprie mansioni di casalinga.
Per i giudici, però, le carte messe sul tavolo dalla donna sono assolutamente insufficienti, anche perché ella si è limitata a sostenere che durante la sua convalescenza le attività domestiche erano svolte dal marito.
Per maggiore chiarezza, poi, viene osservato che nella richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali subiti, avanzata dalla donna, vi è solo un fuggevole riferimento alla maggiore difficoltà nello svolgimento di attività domestiche (come il sollevamento di pesi medio-pesanti), ma ciò non è sufficiente ad introdurre la domanda di risarcimento del danno – patrimoniale – conseguente alla menomazione della capacità lavorativa specifica in relazione all’attività di casalinga.
Peraltro, il soggetto che svolge attività lavorativa domestica, pur non percependo reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica, con la conseguenza che la riduzione della sua capacità lavorativa configura un danno patrimoniale risarcibile, autonomo rispetto al danno biologico, in presenza della allegazione, prima ancora che della prova seppur anche presuntiva, del carattere se non sistematico, perlomeno continuativo, dello svolgimento di tale attività a suo stesso favore oltre che in adempimento dei doveri di solidarietà familiare. Ma la donna, a fronte dei postumi subiti a seguito dell’incidente stradale, avrebbe dovuto indicare sia le concrete limitazioni determinate allo svolgimento della sua attività di casalinga sia elementi tali da far desumere, almeno in via presuntiva, una perdita o riduzione del reddito, che, va ribadito, nel caso del lavoro domestico va inteso come effettivo valore economicamente apprezzabile degli apporti della lavoratrice casalinga.

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