Immobili invasi dalle acque meteoriche: lo stato di calamità naturale non salva il Comune
A fronte di un clamoroso nubifragio, può comunque essere ritenuto responsabile l’ente locale
Il nubifragio che comporta la dichiarazione dello stato di calamità naturale non basta a ritenere non colpevole il Comune per i danni causati agli immobili di alcuni privati invasi dalle acque meteoriche.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 8468 del 4 aprile 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in provincia di Reggio Calabria.
Il fattaccio risale al mese di settembre del 2009, quando, a seguito di un nubifragio, alcuni cittadini si ritrovano cogli immobili di loro proprietà invasi dalle acque meteoriche. A finire sotto accusa è il Comune, che in Appello viene obbligato a risarcire i privati ritrovatisi cogli immobili danneggiati.
Questa decisione viene condivisa e confermata dai magistrati di Cassazione, i quali ritengono irrilevante il riferimento allo stato di calamità naturale disposto dal Comune a seguito del nubifragio.
In sostanza, ad escludere la responsabilità del Comune non può valere il carattere eccezionale delle precipitazioni atmosferiche, in quanto tale evenienza può integrare sì gli estremi del caso fortuito ma a condizione che si accerti che i danni si sarebbero ugualmente verificati pur avendo il custode, cioè il Comune, predisposto ed attuato tutte le misure necessarie per contenere le acque, con la conseguenza che spetta al custode l’onere di provare non solo l’effettiva verificazione di una pioggia eccezionale, ma anche che l’allagamento del locali dei privati si sarebbe ugualmente verificato anche nel caso in cui il sistema di raccolta delle acque fosse stato realizzato e mantenuto a regola d’arte.
Invece, analizzando i documenti relativi alla vicenda, emerge solo che il forte nubifragio ha comportato la dichiarazione dello stato di calamità naturale, così come disposto dal Comune. In particolare, dalla specifica delibera consiliare e dall’ordinanza dichiarativa dello stato di emergenza si può evincere che si sono abbattuti sul territorio comunale eventi a carattere alluvionale, tanto che i corsi d’acqua territoriali hanno registrato fenomeni di esondazioni con abbattimento in alcuni casi di sistemi di protezione stradale, erosione del fondo dell’alveo che ha provocato il franamento delle sponde e la conseguente occlusione e impedimento del libero deflusso delle acque con grave pregiudizio ai manufatti limitrofi. Ma tali dettagli non sono idonei, secondo i giudici di Cassazione, a dimostrare i requisiti dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità delle precipitazioni, giacché essi non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, poiché le leggi sulla protezione civile, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa, sicché la calamità naturale, che determina lo stato d’emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici.