Cane a passeggio nel centro commerciale: non può bastare il guinzaglio

Condannati un ragazzo e una ragazza per le lesioni arrecate ad un signore dal loro cane

Cane a passeggio nel centro commerciale: non può bastare il guinzaglio

Per un’adeguata sorveglianza del cane, soprattutto in luogo pubblico, non è sufficiente il mero ricorso al guinzaglio. Questa la posizione assunta dai giudici (sentenza numero 7486 del 24 febbraio 2025 della Cassazione), i quali hanno perciò condannato in via definitiva un ragazzo e una ragazza, ritenuti colpevoli per le lesioni provocate dal loro cane ad una persona.
Scenario dell’episodio è un centro commerciale in Abruzzo. Ad un signore capita la disavventura di essere aggredito e morso da un cane, privo di museruola ma tenuto al guinzaglio da una ragazza, che è la fidanzata del proprietario, presente anch’egli, dell’animale.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: ragazzo e ragazza sono colpevoli di lesioni personali colpose, con pena fissata in 300 euro di multa a testa e obbligo di risarcire, in separata sede, la persona offesa.
Per la difesa, invece, i due ragazzi non erano obbligati a far indossare al cane la museruola, secondo quanto prevede il regolamento di polizia veterinaria, e, poi, le posizioni di garanzia non possono essere estese anche alle condotte imprudenti altrui», con riferimento all’azione compiuta dalla persona offesa, che, secondo la difesa, si è avvicinata troppo al quadrupede. Su questo punto, nello specifico, il ragazzo e la ragazza hanno raccontato che il signore ebbe ad avvicinarsi volontariamente al cane, così innescandone la reazione abnorme .
Per i magistrati di Cassazione, però, la versione difensiva non può reggere in alcun modo.
Acclarata la dinamica dell’episodio, il ragazzo e la ragazza mettono in dubbio la concretezza del nesso causale fra la condotta da loro tenuta e l’evento infausto per la persona offesa, evento che, a loro parere, fu conseguenza non della violazione di regole cautelari (non essendo obbligatorio l’uso della museruola), bensì del comportamento imprudente del signore aggredito dal cane.
Invece è sacrosanto, ribattono i giudici di Cassazione, il riconoscimento della loro responsabilità, a fronte della mancata adozione delle doverose cautele (tra cui la museruola, appunto) per evitare e prevenire le possibili aggressioni del cane verso terzi e del correlato obbligo di controllare e custodire l’animale. Invece, il ragazzo e la ragazza non solo condussero il cane all’interno di un negozio sito in un centro commerciale (dunque, in un luogo aperto al pubblico), ma consentirono altresì incautamente all’animale, privo di museruola, di avvicinarsi agli avventori. Evidente, quindi, l’errore da loro compiuto, poiché, in presenza di altre persone, occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalirle, e quindi portare l’animale al guinzaglio e munirlo di museruola, anche perché è proprio la presenza di terzi, nella specifica occasione e non in generale, a determinare la necessità di cautela.
Logico, poi, il richiamo al principio secondo cui la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti dal Codice Penale in tema di obblighi di custodia di animali.
In generale, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi. E, nella vicenda oggetto del processo, la posizione di garanzia va riconosciuta, secondo i magistrati, non solo in capo al proprietario (presente in occasione del fatto), ma anche alla sua ragazza, che in quel momento conduceva il cane al guinzaglio. Ciò perché l’obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra l’animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico. Di conseguenza, al proprietario dell’animale, cosi come a colui rispetto al quale è ravvisabile la sola detenzione, fa capo una posizione di garanzia per la quale è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale. E, non a caso, il proprietario risponde, a titolo di colpa, delle lesioni cagionate dall’animale, anche nel caso in cui ne abbia affidato la custodia a persona inidonea a controllarlo.
Tirando le somme, il proprietario del cane, o chi ne fa le veci, non si esonera da responsabilità con l’uso del semplice guinzaglio, perché non si può escludere che l’animale possa ugualmente aggredire o mordere, se non assicurato correttamente al fianco del padrone, chiosano i

magistrati di Cassazione, i quali aggiungono infine che, quand’anche la persona offesa si sia avvicinata volontariamente al cane, ciò non può interrompere il nesso di causa fra la condotta

colposa, attribuita, in questa vicenda, al ragazzo e alla ragazza e l’evento subito dalla persona offesa.

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