Figlia nata gravemente malata: nessun risarcimento per il disagio psichico lamentato dalla neomamma

Riconosciuto, invece, il ristoro economico per entrambi i genitori a fronte del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto all’autodeterminazione

Figlia nata gravemente malata: nessun risarcimento per il disagio psichico lamentato dalla neomamma

Difficoltà a livello psichico per la neomamma, mandata in crisi dalle gravissime patologie (cardiaca e cromosomica) della figlia appena nata, patologie, peraltro, non segnalate dai medici durante la gravidanza. Ciò non è sufficiente per riconoscerle un risarcimento ulteriore rispetto a quello sancito per il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto all’autodeterminazione, a fronte della nascita di una figlia affetta da gravi patologie, per omessa informazione addebitabile ai medici.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 7959 del 31 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura di un delicatissimo contenzioso che ha avuto origine a seguito della nascita di una bambina affetta da gravi patologie.
Legittima, sia chiaro, l’azione giudiziaria proposta dai genitori della bambina nei confronti dell’’Azienda sanitaria’, a fronte delle condotte superficiali dei medici che avevano seguito la donna in gravidanza.
Viene però riconosciuto solo
il danno per lesione del diritto all’autodeterminazione dei genitori, con risarcimento pari a 10mila euro per il padre e pari a 20mila euro per la madre.
Escluso, invece, il ristoro economico alla donna per il danno psichico da lei subito ma, viene precisato in Appello, ritenuto non conseguente alla violazione degli obblighi informativi addebitabile ai medici.
Respinte, quindi, le altre richieste avanzate dai due genitori per l’ottenimento del risarcimento di danni patrimoniali, dei danni derivanti dalla lesione del diritto all’interruzione volontaria della gravidanza e del danno subito dalla bambina neonata per il ritardo con cui erano state diagnosticate le patologie.
Soffermandosi in particolare sulle ripercussioni psichiche subite dalla donna, i giudici di Cassazione osservano che non è sufficiente la sola prova della mera successione temporale dei fatti, ossia nascita della bambina, scoperta delle patologie della bambina e problemi psichici della madre, per ritenere dimostrato il nesso causale tra l’omessa informazione circa le malformazioni fetali e l’insorgenza (o, anche, l’aggravamento) della patologia psichica della donna.

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