Accordi di separazione: sull’assegnazione della casa familiare pesa il permanere tra quelle mura

Possibile, così, mettere in discussione l’obbligo, concordato tra i coniugi, del rilascio dell’immobile, di proprietà dell’uomo, da parte della donna

Accordi di separazione: sull’assegnazione della casa familiare pesa il permanere tra quelle mura

Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica – alla luce di quanto previsto dal Codice Civile – rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest’ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni).
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 6176 del 17 marzo 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto tra due coniugi separati e centrato soprattutto sull’attribuzione della casa familiare.
Su questo fronte il passaggio decisivo è in Appello. In quel contesto, difatti, viene disposta l’assegnazione della casa coniugale in favore della donna, mentre viene ridotta a 400 euro mensili la misura dell’assegno dovuto dall’uomo quale contributo per il mantenimento dei due figli.
Relativamente alla casa coniugale, le parti avevano determinato consensualmente le condizioni della loro separazione personale, omologata dal Tribunale, prevedendo che la casa coniugale, di proprietà dell’uomo, a quest’ultimo sarebbe stata assegnata e che la donna avrebbe rilasciato l’immobile entro otto mesi dalla sottoscrizione del ricorso per separazione. Con i medesimi accordi l’uomo si è obbligato a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della prole pari a 500 euro mensili, a far data dal rilascio dell’immobile da parte della donna.
A fronte di tali dettagli, però, in Appello viene evidenziato un dato ritenuto più rilevante: il permanere della donna nella casa coniugale, per oltre sette anni dalla data di omologazione della separazione consensuale e in assenza di concrete iniziative giudiziarie poste in essere dall’uomo. Questi fatti rappresentano in totale un elemento sopravvenuto idoneo a giustificare una pronuncia di revisione delle condizioni della separazione.
A tali considerazioni aggiunge poi che il provvedimento di assegnazione della casa familiare è uno strumento di protezione della prole, che impone al giudice una valutazione del persistente interesse dei figli a risiedere nella casa familiare al fine di assicurare loro la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti ed ove s’incentrano interessi e consuetudini della famiglia, interesse che, nel caso in esame, si è ulteriormente consolidato negli anni, determinando un profondo radicamento dei figli della coppia nel contesto abitativo in cui hanno da sempre vissuto.
Queste valutazioni vengono condivise in pieno dai magistrati di Cassazione, i quali, in premessa, ricordano che il Codice Civile ammette sì la modificazione delle condizioni di separazione ma solo allorquando sopravvengono giustificati motivi.
Quali possono essere questi giustificati motivi? Vi è la necessità, in tale ottica, di valorizzare criteri di carattere oggettivo, avendo cioè riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche, ossia della situazione in relazione alla quale la sentenza di separazione era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Tornando alla vicenda in esame, gli accordi di separazioni omologati dal Tribunale prevedevano che la casa coniugale di proprietà dell’uomo venisse assegnata a quest’ultimo, con l’impegno da parte della moglie al rilascio dell’immobile entro otto mesi dalla sottoscrizione degli accordi e con il contestuale incremento a 500 euro mensili dell’assegno in favore della prole.
I fatti raccontano però un’altra realtà, poiché l’immobile costituente la casa coniugale non è stato rilasciato e la moglie, unitamente ai due figli, ha continuato a risiedervi per circa sette anni.
Proprio su questa situazione fattuale, protrattasi per un arco temporale significativo, si è fondata la richiesta di revisione.
Anche per i magistrati di Cassazione, ci si trova di fronte ad un fatto nuovo, idoneo ad incidere sulla situazione preesistente e a modificare i presupposti in base ai quali la separazione era stata omologata, giustificando anche una revisione per quanto attiene la misura del contributo per il mantenimento dei figli da porre a carico del padre, anche perché il rilascio della casa coniugale negli accordi separativi era inscindibilmente legato all’obbligo di incrementare il contributo per il mantenimento della prole nell’ottica di compensare per questi ultimi la perdita di un’utilità economica.
Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dall’uomo, il mancato rilascio della casa ha costituito un fatto sopravvenuto che ha modificato l’assetto patrimoniale quale definito nell’accordo separativo, giustificandone la revisione per la quale il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti ma soltanto accertare se vi sono fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull’equilibrio economico risultante dalle condizioni di separazione.
Corretta, quindi, la valutazione compiuta in Appello, poiché si è rilevato, da un lato, che la posizione reddituale di entrambi i coniugi è rimasta sostanzialmente immutata e, dall’altro, che occorre tenere conto dell’assegnazione della casa coniugale disposta in sede di reclamo, assegnazione che rappresenta un’utilità suscettibile di apprezzamento economico di cui occorre tenere conto, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, nonché della mancata percezione dell’assegno unico da parte del padre.
Corretta, poi, anche la decisione di rivedere la misura del mantenimento da parte del genitore non collocatario, riducendolo a 400 euro mensili.

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